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Access Direttiva macchine 42-2006

Direttiva Macchine 42/2006

La Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 (detta anche “nuova Direttiva Macchine”) è stata recepita ed attuata per l’Italia mediante il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 (pubblicazione del 19-2-2010 Supplemento ordinario n. 36/L alla Gazzetta Ufficiale Serie generale – n. 41) e sostituisce la Direttiva 98/37/CE in vigore dal 21 settembre 1996 del Parlamento Europeo (detta anche “Direttiva Macchine”), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. L 207 del 23/07/1998, che si riferiva a tutti i tipi di macchinario e ai loro componenti di sicurezza messi isolatamente sul mercato (e a sua volta modificava la direttiva 89/392/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989).

La Direttiva dell’Unione Europea 2006/42/CE si applica a macchine fisse, mobili, trasportabili e di sollevamento/spostamento, anche se alcune macchine restano escluse dal campo d’applicazione di tale Direttiva. La Direttiva definisce i requisiti essenziali in materia di salute e sicurezza ai quali devono rispondere le Macchine sopra indicate, partendo dalla progettazione, fabbricazione fino all’immissione sul mercato.

La Direttiva differenzia i macchinari in due grandi macro gruppi:

  • macchine che devono essere certificate da enti terzi accreditati
  • macchine che possono essere autocertificate dal produttore

La conformità per le Macchine elencate nell’allegato IV della Direttiva stessa ai suddetti requisiti è stabilita nel corso di procedure di valutazione eseguite da appositi Enti (Organismi di Certificazione Notificati).

Per tutte le altre è sufficiente redigere e conservare un Fascicolo Tecnico in accordo con quanto riportato nell’allegato VII della Direttiva stessa. In questo caso si parla di “Fascicolo Tecnico” per le macchine e di “Documentazione Tecnica Pertinente” per le quasi-macchine.

Le Macchine immesse sul mercato o modificate dopo l’entrata in vigore della Direttiva, devono riportare su di esse la marcatura CE e devono essere accompagnate da appropriata documentazione. I prodotti non rispondenti ai requisiti della Direttiva non possono accedere al Mercato Comune Europeo (MEC).

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