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Brexit e nuove marcature

DAL 1° GENNAIO 2021 LA GRAN BRETAGNA NON FA PIÙ PARTE DEI PAESI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA.

La brexit ha introdotto diversi cambiamenti in ambito normativo e diverse modifiche alla procedura di regolamentazione della conformità dei prodotti.

VEDIAMO NEL DETTAGLIO COS’È CAMBIATO DOPO LA BREXIT IN AMBITO LEGISLATIVO PER QUANTO RIGUARDA LA MARCATURA DEI PRODOTTI:

Dal 1° Gennaio 2021 è stata introdotta una nuova marcatura per i prodotti immessi sul mercato della Gran Bretagna (Inghilterra, Galles e Scozia), identificata con l’acronimo UKCA_filled.svg(UK Conformity Assessed).

Quest’ultima andrà a sostituire progressivamente il marchio CE nei paesi ex membri.

Tuttavia va specificato che la neonata marcatura, non è riconosciuta nei 27 paesi dell’UE, pertanto, per poter immettere un prodotto nel mercato comunitario, sarà necessario riportare il marchio CE.

Per le merci destinate al mercato dell’Irlanda del Nord, nonostante faccia parte dei paesi ex membri, sarà mantenuto il marchio CE e tutti i restanti marchi previsti dalla Comunità Europea.

Tuttavia, nel caso in cui sia un ente del Regno Unito ad effettuare una valutazione della conformità di terze parti, è necessario che venga applicato non solo il marchio CE ma anche il marchio UKNI.
Va fatto presente che tali merci, con la doppia marcatura CE –UKCA_filled.svg, non possono essere immesse sul mercato UE, in quanto valutate da un organismo con sede nel Regno Unito.

PERIODI E SCADENZE

Per l’applicazione del marchio UKCA è previsto un periodo di transizione per permettere alle imprese di adeguarsi alle nuove regole. Dunque, per la maggior parte delle merci, sarà ancora possibile utilizzare la marcatura CE e la relativa documentazione tecnica di supporto fino alla scadenza del 1° gennaio 2022.

E’ obbligatorio adottare il nuovo marchio fin da subito se il prodotto rispetta tutte le seguenti condizioni:

  • è destinato al mercato della Gran Bretagna;
  • è coperto dalla legislazione che richiede il marchioUKCA_filled.svg;
  • richiede obbligatoriamente la valutazione della conformità da parte di un organismo notificato UKCA_filled.svg;
  • la valutazione della conformità del prodotto è stata eseguita da un organismo di valutazione della conformità del Regno Unito.

Dal 1° gennaio 2023 il marchio UKCA_filled.svg dovrà obbligatoriamente essere applicato, senza esclusioni.

Ad oggi, i requisiti tecnici, i processi e gli standard di valutazione utilizzati per dimostrare la conformità ed ottenere il marchio UKCA_filled.svg, sembrano non differire dai medesimi richiesti per il marchio CE.

Di seguito riportiamo una tabella riassuntiva di quanto fin qui espresso, che mostra i marchi accettati su ciascun mercato:

DIRETTIVA MACCHINE

Post brexit, la Direttiva Macchine 2006/42/CE verrà sostituita dal Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, che è il recepimento nazionale della Direttiva.

Con l’atto denominato The Product Safety and Metrology etc. (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019 NO. 696, entrato in vigore il 1° gennaio 2021, sono state introdotte alcune modifiche di impatto generale in ambito normativo e relativo alla sicurezza dei prodotti, compresa la regolamentazione delle macchine.

Inoltre è stata sostituita la Direttiva Bassa Tensione con il regolamento The Electrical Equipment (safety) Regulation 2016 No. 1101, sono stati eliminati tutti i riferimenti all’unione europea e modificate alcune definizioni.

NORME

Post brexit, le norme armonizzate dell’Unione Europea diventeranno DESIGNATED STANDARDe potranno essere utilizzate per garantire la presunzione di conformità ai regolamenti della Gran Bretagna.

La maggior parte di queste non subirà modifiche rispetto alle norme armonizzate alle Direttive europee.

In ambito sicurezza macchine la EN ISO 14120 e EN ISO 13857, norme di riferimento per la progettazione e installazione di protezioni perimetrali, rimarranno uguali.

Le norme armonizzate continueranno invece ad essere utilizzate in Nord Irlanda, dove i regolamenti europei continueranno ad essere applicati.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

In merito alla Dichiarazione di Conformità è stata introdotta una nuova dichiarazione denominata ‘’UK Declaration of Conformity’’.

Quest’ultima ha medesima struttura della dichiarazione di conformità CE, priva dei riferimenti ai regolamenti e normative europee, ma sostituiti dai medesimi in vigore in Gran Bretagna.

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Vuoi una consulenza sullo stato di sicurezza delle tue macchine? Manda una richiesta di preventivo a fast@accessafe.eu.

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