MARCATURA CE PER MACCHINE IMMESSE SUL MERCATO DOPO L’ANNO 1996
Prendendo in considerazione l’articolo 12 della Direttiva Macchina, le macchine post 1996 vengono suddivise in due tipologie:
- Macchine elencate in allegato IV
- Macchine escluse dall’allegato IV
1. Macchine elencate in allegato IV
Sono le macchine ritenute più pericolose e per le quali il processo di marcatura è più cautelativo.
Il fabbricante è tenuto a seguire una tra le seguenti procedure:
- Valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione
- Procedura di esame per la certificazione CE e controllo interno sulla fabbricazione della macchina
- Procedura di garanzia qualità totale
Queste procedure sono applicabili se si verificano tutte le seguenti condizioni:
- Esistono norme di tipo C applicabili alla macchina presa in analisi
- Sono applicate alla macchina una o più norme di tipo C
- Sono soddisfatti tutti i RESS (REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E SALUTE)
Nel caso in cui le condizioni qui sopra elencate non siano rispettate, il fabbricante deve seguire una delle successive due procedure che prevedono il coinvolgimento di un organismo notificato:
- Procedura di esame per la certificazione CE e controllo interno sulla fabbricazione della macchina
- Procedura di garanzia di qualità totale
2. Macchine escluse dall’allegato IV
Il fabbricante o mandatario deve applicare la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione.